Sentenza n.150 del 1975
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SENTENZA N. 150

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 quater del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Masi Filippo ed altri, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972.

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1975 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 15 dicembre 1971 il giudice istruttore presso il tribunale di Napoli, nel procedimento penale contro Masi Filippo ed altri, disponeva contestarsi allo stesso Masi i reati per i quali il pubblico ministero aveva promosso azione penale, con mandato di comparizione, anziché con mandato di cattura come invece, in difformità, il p.m. aveva chiesto.

Avverso la predetta ordinanza, il p.m. sollevava impugnativa davanti la sezione istruttoria e il relativo atto di dichiarazione di appello, addì 30 dicembre 1971, veniva notificato al Masi, in relazione al disposto dell'art. 199 bis c.p.p. senza accompagnare la notifica con la riproduzione dei motivi dell'interposto gravame.

Il difensore del Masi chiedeva successivamente al giudice istruttore, prima della pronuncia della sezione istruttoria, di avere copia integrale sia dell'atto di impugnativa integrato con i relativi motivi, sia della previa impugnata ordinanza dello stesso giudice. Ciò per essere in grado di far pervenire le sue considerazioni difensive davanti la predetta sezione.

Il giudice, con ordinanza 22 gennaio 1972, riteneva che, per decidere sulla richiesta, occorresse far capo all'art. 304 quater cod. proc. pen. che prevede quali atti possono essere messi a disposizione della difesa durante l'istruttoria, senza tuttavia elencare atti del tipo di quelli sopra accennati nella richiesta.

Tale lacuna costituirebbe motivo di illegittimità costituzionale, in relazione al diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione e pertanto, con l'ordinanza suindicata, é stata posta questione in tal senso.

L'ordinanza é stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.

Non vi é stata alcuna costituzione di parti in giudizio.

Considerato in diritto

1. - La questione sollevata, riguarda l'art. 304 quater del codice di procedura penale, in quanto non prevede il deposito in cancelleria (affinché la difesa dell'imputato ne venga edotta e possa chiederne copia integrale, da utilizzare con memoria difensiva presso la sezione istruttoria), tanto del provvedimento con cui il giudice istruttore respinga la richiesta del pubblico ministero di emettere mandato di cattura, quanto dell'atto contenente i motivi dell'appello che il p.m. abbia proposto avverso detto provvedimento. Si assume che il mancato deposito ostacolerebbe quella completa dialettica tra accusa e difesa, realizzabile soltanto cognita causa e sarebbe, pertanto, in contrasto con l'esercizio della difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione. Ciò tanto più, ove si consideri che per principio dettato dall'art. 199 bis c.p.p. la "dichiarazione di impugnazione" del p.m. dev'essere notificata all'imputato, a pena di inammissibilità.

2. - La questione non é fondata.

Va, anzitutto, considerato che, in via di principio, recepito in giurisprudenza, l'imputato non ha diritto ad una conoscenza preventiva del mandato di cattura emesso dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 251 c.p.p. come pure dell'ordine di cattura emesso dal pubblico ministero, ai sensi degli artt. 251, secondo comma, e 393 del codice di procedura penale.

In questi casi, non si dà luogo ad alcun deposito preventivo di atti, né v'é controllo anticipato da parte della difesa dell'imputato. Tutto ciò corrisponde alla peculiare natura del mandato e dell'ordine di cattura (provvedimenti cautelari ad esecuzione immediata) che, per ovvie ragioni, non possono che rimanere segreti fino al momento della loro estrinsecazione.

Contro il mandato o l'ordine di cattura già emessi, può soltanto proporsi ricorso in Cassazione, senza che ciò possa, tuttavia, importare sospensione della esecuzione (art. 263 bis c.p.p.).

Ed é, appunto, in coerenza a questo sistema che l'art. 304 quater c.p.p. segna, nell'ultimo comma il contenuto ed i limiti dei diritti, in materia, del difensore dell'imputato, restringendoli a quello dell'ottenere copia del mandato già "notificato od eseguito".

3. - Gli stessi criteri sono da seguire anche nella situazione in esame, cioé nel corso della procedura inerente alla emissione di un mandato di cattura, richiesta dal p.m. e non condivisa dal giudice istruttore, ipotesi prevista dall'art. 263 del codice di procedura penale. Qui é il solo p.m. che può conoscere la decisione del giudice per impugnarla davanti alla sezione istruttoria (stesso art. 263).

Non può farsi ricorso all'art. 199 bis c.p.p. per farne discendere la conseguenza che la notifica all'imputato dell'appello del p.m. non possa non significare che l'imputato stesso, oltre la notizia dell'atto in sé, debba poi essere, comunque, posto in condizione di apprestare, in proposito, le sue deduzioni difensive.

La Corte ritiene, infatti, che non possa essere condivisa la premessa dalla quale muove l'ordinanza, che, cioé, anche nella ipotesi qui presa in considerazione, trovi applicazione il disposto dell'art. 199 bis, giacché la sfera di operatività di tale norma, anche nella parte relativa alla notifica all'imputato della impugnativa del p.m. non può essere definita se non in coerenza del sistema a cui inerisce.

4. - Da ciò consegue la non fondatezza della proposta questione di legittimità dell'art. 304 quater del codice di procedura penale.

L'assunto che l'illegittimità consisterebbe nella mancata inclusione nell'elenco degli atti istruttori, da depositarsi entro cinque giorni dal loro compimento, a disposizione dei difensori, anche degli atti consistenti nella previa ordinanza del giudice istruttore e dei motivi dell'appello interposto dal p.m. non regge di fronte a quanto suesposto.

Va, poi, aggiunta la considerazione, non meno rilevante, che, anche ove si ritenesse applicabile l'art. 199 bis, tuttavia, d'ordinario, come nel caso in esame, gli atti di cui si pretende il deposito, contengono, per contestare l'emissione o meno del mandato, diffuse valutazioni sull'esito delle prove assunte (prove testimoniali) delle quali verrebbe così data una non consentita cognizione anticipata.

 

          PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 quater del codice di procedura penale, sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal giudice istruttore presso il tribunale di Napoli, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1975.